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Diritto di Voto dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero

LA LEGGE 27/12/2001, N.459- www.emigrati.org

La società sparente: per i Calabresi che vivono all'estero

--LA LEGGE 27/12/2001, N.459 SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

--1. PER COSA SI VOTA?
--I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica, nonche' per i referundum popolari abrogativi e conferrnativi.
--In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.

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La società sparente: per i Calabresi che vivono all'estero

La società sparente...il blog!

di Emiliano Morrone e Francesco Saverio Alessio - Neftasia Editore S.r.l. 2007

La società sparente - di Emiliano Morrone e Francesco Saverio Alessio - Prefazione di Gianni Vattimo - Neftasia Editore, 2007 - Saggio sui rapporti fra cultura, ndrangheta e politica in Calabria

Emiliano Morrone, Derrick de Kerckhove e Francesco Saverio Alessio al 2° Festival internazionale della filosofia in Sila - fotografia: Carmine Talerico

Emiliano Morrone, Derrick de Kerckhove e Francesco Saverio Alessio al 2° Festival internazionale della filosofia in Sila - fotografia: Carmine Talerico

[...] Al centro di La società sparente è il fenomeno migratorio, tipico del Mezzogiorno, addebitato dagli autori a un preciso progetto politico, reperibile nella storia di San Giovanni in Fiore e della Calabria. In altri termini, l’emigrazione è qui considerata anche come soluzione per la difesa della (propria) libertà di opinione e della dignità personale. [...] Il loro lavoro si pone, quindi, come riferimento per una rilettura dell’emigrazione calabrese e meridionale. La Calabria, nonostante il progresso economico e i soldi ricevuti dall’Unione Europea, si sta spopolando paurosamente. Oggi, come ieri, l’emigrazione produce il vuoto politico. Dunque, l’auspicio è che, anche grazie al dibattito e ai collegamenti su Internet, sia proprio un rientro generale, dopo la «fuga», a produrre un’azione, effettiva ed efficace, contro la 'ndrangheta.

dalla prefazione di Gianni Vattimo - All rights reserved © copyright Neftasia Editore S.r.l. 2007


--La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche:

--a) Europa

--b) America Meridionale

--c) America Settentrionale e Centrale

--d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

--Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.


--2. CHI HA DIRITTO DI VOTO?
--Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione delIa Camera) ed i 25 (per Il Senato) anni d'età, e che síano iscirtti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

--Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l'obbligo, per gli elettori, di rispedire all'Ufficio consolare indicato sull'unita busta preaffrancata, entro 30 giorni dalla sua ricezione, l'allegato modulo anagrafico con i propri dati aggiornati. Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare, dovrà essere restituito anche qualora non si dovessero segnalare variazioni.

--3. PER CHI SI VOTA?
--I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

--4. COME SI VOTA?
--Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonche una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio consolare l0 giorni prima della data delle elezioni. L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

--Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono fame richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

--5. COME SI SVOLGONO LE ELEZIONI?
--Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, liberta' e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivame per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

--Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precludera' l'esercizio del voto per corrispondenza.

--6. OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
--I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui e' iscritto.

--L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro l0 giorni dall'indizione delle elezioni. L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

--L'elettore trovera' altresì in calce alla presente comunicazione un modulo a mezzo del quale potra' fin d'ora comunicare all'Ufficio consolare, entro 60 giorni dalla sua ricezione, la propria intenzione di optare per il voto in Italia, valida per la sola votazione immediatamente successiva. Peraltro, la ricezione della presente comunicazione e l'invio del modulo per l'opzione non costituiscono in alcun modo titolo di riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da parte del destinatario sarˆ verificato successivamente dall' Amministrazione italiana.

--Non e' previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.

--Il voto in Italia resta peraltro la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese di cui al precedente punto 5, nonche per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l'elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

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